Precisa il TAR Milano che il rito di cui al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., che impone l’immediata contestazione dei provvedimenti di ammissione conseguenti alle operazioni che la stazione appaltante deve compiere in sede di verifica delle domande di partecipazione e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti, non è applicabile al caso in cui si contesti l’ammissione dell’aggiudicatario, lamentando la genericità dei contratti di avvalimento allegati al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare; in questo caso, la censura attiene solo in apparenza a profili di inammissibilità della partecipazione evidenziabili nella fase iniziale della gara, giacché essa non investe la produzione in sé o il contenuto delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e mediante le quali i soggetti partecipanti hanno attestato di possedere i requisiti di capacità necessari, seppure tramite l’utilizzo dell’avvalimento.
Aggiunge il TAR che si tratta di un profilo di inammissibilità che emerge in una fase della procedura successiva a quella di apertura delle buste, perché attiene al momento in cui l’amministrazione, una volta effettuato, proprio in sede di apertura delle buste, il controllo documentale della presenza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, verifica in concreto il possesso dei requisiti stessi, sindacando anche il contenuto dei contratti di avvalimento, laddove l’operatore abbia fatta ricorso a tale istituto; si tratta, pertanto, di contestazioni non deducibili ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., perché attengono a poteri della stazione appaltante non ancora esercitati nelle fasi iniziali della gara.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 498 del 21 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Puntualizza, poi, il Consiglio di Stato, che il rito super speciale di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. va applicato solo nei casi in cui risulti una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e la fase di aggiudicazione e va, quindi, esclusa l’applicabilità del rito in questione (e dei relativi termini processuali) ove oggetto di gravame è non soltanto l’ammissione della controinteressata, ma anche il provvedimento di aggiudicazione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1216 del 28 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.