Il TAR Milano dichiara inammissibile la memoria depositata nel termine stabilito, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, c.p.a., per la presentazione delle repliche, che non controbatte specificamente alle produzioni effettuate dalla parte ricorrente in vista dell’udienza, ma costituisce l’atto processuale mediante il quale l’Amministrazione resistente articola per la prima volta le proprie difese, prendendo posizione su quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, atteso che esorbita palesemente dai limiti di contenuto assegnati dalla legge alle repliche; queste ultime devono essere riferite ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza; si tratta, quindi, di scritti difensivi che – per ragioni di pienezza del diritto alla difesa e, in particolare, di garanzia della parità delle armi tra le parti – non hanno contenuto libero, ma possono soltanto controbattere alle produzioni avversarie (salva la possibilità per il Collegio di accordare la presentazione tardiva di memorie e documenti, pur sempre nel rispetto del contraddittorio, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, c.p.a.).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 718 del 13 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.