Il TAR Milano ricorda che
l'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica
disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento in capo a
quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, nei limiti dell'esigibilità,
non ravvisando la disposizione dell'art. 192 del D.lgs. n. 152 del 2006
un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con
conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di
ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene;
pertanto, in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati da parte di terzi
ignoti, il proprietario del fondo non può essere chiamato a rispondere della
fattispecie di abbandono (o deposito incontrollato) di rifiuti sulla propria
area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o
della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di
un'ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Terza, n. 651 in data 8 marzo 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.