Il TAR Milano preso atto che il ricorso, seppure firmato digitalmente e munito dell’attestazione di conformità all’originale in possesso dell’interessato, giusta art. 136, commi 2 bis e 2 ter, c.p.a., non risulta essere stato depositato in uno dei prescritti formati di cui al combinato disposto degli artt. 11 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e art. 12 delle specifiche tecniche allegate allo stesso regolamento, ritiene che tale irregolarità (dovendosi escludere la nullità, in difetto di espressa comminatoria, ex art. 156, comma 1, c.p.c., e avendo l’atto comunque raggiunto il suo scopo tipico, ex art. 156, terzo comma, c.p.c.) può essere sanata, ex art. 44, secondo comma, c.p.a., mediante rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo al domicilio digitale eletto dell’Amministrazione resistente, e successivo deposito, ex art. 45 c.p.a., del ricorso, con le prove della notifica, in formato PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti.

L’ordinanza collegiale del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 842 del 22 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo; l’ordinanza si segnala anche perché indica nell’epigrafe come domicilio della parte il solo domicilio digitale.