Il Consiglio di Stato precisa che il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, tollera deroghe alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l’esaurimento di tutte le operazioni di gara in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l’integrità delle offerte e sia quindi assicurata l’imparzialità del giudizio.
Aggiunge il Consiglio di Stato che la lunghezza delle operazioni di gara non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando alla mancata tempestiva conclusione della procedura il pregiudizio alla imparzialità e trasparenza della gara; non è il dato in sé della lunga durata della procedura a poterne determinare l’annullamento quanto, piuttosto, l’eventuale concreta dimostrazione di circostanze effettivamente probanti in ordine alla violazione del principio di trasparenza, par condicio ed imparzialità.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1335 del 5 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.