Il TAR Milano ritiene che la realizzazione di una piscina in muratura interrata, avente lunghezza di m. 12, larghezza di m. 6, e profondità di m. 1,20, contornata da un camminamento laterale di m. 1,20, posta a m. 19,30 dal muro perimetrale dell’abitazione dell’istante, sia da qualificarsi in termini di “nuova costruzione”; infatti, poiché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, fra di essi deve intendersi ricompresa anche una piscina, non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede; in particolare, evidenzia il Collegio che, malgrado la giurisprudenza riconduca effettivamente all’ambito delle pertinenze le piscine prefabbricate, quelle di dimensioni modeste, o prive di pavimentazione di contorno, nel caso esaminato, al contrario, il manufatto è stato realizzato in muratura, dispone di un “camminamento perimetrale” largo m. 1,20, ed ha dimensioni tutt’altro che trascurabili (m. 12 di lunghezza e m. 6 di larghezza), dovendo pertanto essere considerato quale nuova costruzione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 482 del 20 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.