Il TAR Milano ribadisce che il motivo di ricorso con cui viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza dell’organo emanante deve essere delibato con priorità sugli altri, atteso che un suo accoglimento condurrebbe all’obbligatorio assorbimento delle restanti censure; ed invero, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus; nel disegno del codice tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 555 del 27 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.