Il TAR Brescia precisa che in presenza della nullità della notificazione (in quanto effettuata a un indirizzo PEC non tratto dal Registro delle PP.AA.), laddove all’Amministrazione intimata non sia stato (per l’effetto) preclusa la tempestiva costituzione in giudizio per resistere al ricorso e lo svolgimento di compiute difese anche nel merito, allora viene a determinarsi un effetto sanante per raggiungimento dello scopo prodotto dalla costituzione in giudizio della parte intimata, operante anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 234 del 26 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.