Il TAR Brescia precisa che in
presenza della nullità della notificazione (in quanto effettuata a un
indirizzo PEC non tratto dal Registro delle PP.AA.), laddove
all’Amministrazione intimata non sia stato (per l’effetto) preclusa la
tempestiva costituzione in giudizio per resistere al ricorso e lo svolgimento
di compiute difese anche nel merito, allora viene a determinarsi un effetto
sanante per raggiungimento dello scopo prodotto dalla costituzione in giudizio della
parte intimata, operante anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata
al solo fine di eccepire la nullità.
La sentenza del TAR Lombardia, Brescia,
Sezione Prima, n. 234 del 26 febbraio 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.