Il TAR Milano precisa che la
possibilità di risarcire il danno da ritardata conclusione del procedimento
amministrativo presuppone anzitutto che un ritardo sia riscontrabile, ossia
richiede che il termine per la conclusione del procedimento sia decorso
interamente, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcuna determinazione
espressa o tacita; nessun ritardo è perciò configurabile allorché il silenzio
dell’Amministrazione abbia – in virtù di una previsione legislativa – il valore
di un provvedimento, positivo o negativo, ossia in tutti i casi di c.d.
silenzio significativo; in queste ipotesi, infatti, il decorso del tempo non
lascia permanere una situazione di silenzio-inadempimento della stessa
Amministrazione, ma comporta la formazione di una determinazione conclusiva del
procedimento avviato ed è, perciò, esclusa in radice la risarcibilità del danno
da ritardo, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Aggiunge il TAR Milano che la
situazione ora descritta è riscontrabile nel caso di richiesta di rilascio di
un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n.
380 del 2001; il suddetto procedimento rientra proprio tra quelli
caratterizzati dalla tipizzazione legislativa dell’eventuale silenzio
sull’istanza, atteso che il comma 3 dell’articolo 36 stabilisce che sulla
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata; la
previsione normativa determina, pertanto, la formazione legale e automatica di
un provvedimento di diniego una volta decorso il termine stabilito.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 680 del 9 marzo
2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
al seguente indirizzo.