Il TAR Milano
ribadisce che il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di
interesse (c.d. vincolo culturale) è connotato da un’ampia discrezionalità
tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni
tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari
(della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di
opinabilità; ne consegue che l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione
preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale
dell’art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i
profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati
anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del
procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della
relatività delle valutazioni scientifiche; sicché, in sede di giurisdizione di
legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori
dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga
sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una
valutazione alternativa, parimenti opinabile.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Seconda, n. 444 del 15 febbraio 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.