Il TAR Milano precisa che sussiste l’interesse a ricorrere (ex art. 100 c.p.c., applicabile in forza dell’art. 39 c.p.a.), in capo al concorrente ad una gara d’appalto che, benché terzo classificato, ha mosso una serie di censure volte ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura di gara, ai fini della riedizione della medesima, sicché si configura l’interesse a ricorrere nella forma dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura (nella fattispecie, il ricorrente aveva anche censurato l’attribuzione del punteggio tecnico da parte della commissione di gara, rivendicando un punteggio maggiore che, se ottenuto, gli avrebbe consentito di essere primo in graduatoria, il che conferma – secondo il TAR –  la sussistenza dell’interesse a ricorrere).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 399 del 10 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.