Il Consiglio di Giustizia Amministrativa prende posizione (richiamando la propria precedente sentenza n. 33 del 2018) sulla questione delle conseguenze processuali della riforma di una sentenza di primo grado che, per errore in iudicando su una questione preliminare, non abbia esaminato nel merito le domande articolate in primo grado, fermandosi ad una pronuncia in rito, che nella specie ha preso la forma della irricevibilità per pretesa e insussistente tardività del ricorso, e rimette rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per l’esame del merito di tutte le ulteriori questioni controverse.

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 123 del 1° marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.