Il TAR Milano precisa che la sentenza che rigetta il ricorso contro un’ordinanza di demolizione non fa venir meno gli effetti interinali prodotti dall’ordinanza cautelare di accoglimento dell’istanza di sospensiva e il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 – considerata l’impossibilità di frazionamento di tale termine in quanto funzionale all’espletamento di una attività complessa  – ricomincia a decorrere per intero.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 573 del 27 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.