Il Consiglio di Stato richiama il principio di tassatività delle cause di nullità degli atti processuali, secondo quanto già chiarito da Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1541 del 4 aprile 2017, secondo cui l’inosservanza delle forme comporta la nullità degli atti solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge e nella disciplina specifica del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1494 in data 8 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In altra decisione il Consiglio di Stato precisa che difetta una norma che vieti di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 817 del 7 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In altra decisione ancora il Consiglio di Stato ritiene che la procura sottoscritta dal difensore sia in via analogica che mediante sottoscrizione digitale e così depositata, anche se risulta carente di dichiarazione di conformità all’originale deve essere qualificata come irregolarità e non come nullità, perché è desumibile il contenuto nonché la provenienza certificata dalla sottoscrizione digitale; analogo discorso vale per la mancata indicazione nella dichiarazione di conformità redatta su foglio separato in cui non è riportata l’impronta Hash: anche questa ipotesi deve essere qualificata come irregolarità e non come nullità.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 652 del 31 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.