Il Consiglio di Stato richiama il principio di tassatività
delle cause di nullità degli atti processuali, secondo quanto già chiarito da
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1541 del 4 aprile 2017, secondo cui l’inosservanza
delle forme comporta la nullità degli atti solo in caso di espressa
comminatoria da parte della legge e nella disciplina specifica del PAT manca
una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della
sottoscrizione digitale.
La sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione Quinta, n. 1494 in data 8 marzo 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
In altra decisione il Consiglio di Stato precisa che difetta una norma che vieti di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 817 del 7 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
In altra decisione ancora il Consiglio di Stato ritiene che
la procura sottoscritta dal difensore sia in via analogica che mediante
sottoscrizione digitale e così depositata, anche se risulta carente di
dichiarazione di conformità all’originale deve essere qualificata come
irregolarità e non come nullità, perché è desumibile il contenuto nonché la
provenienza certificata dalla sottoscrizione digitale; analogo discorso vale
per la mancata indicazione nella dichiarazione di conformità redatta su foglio
separato in cui non è riportata l’impronta Hash: anche questa ipotesi deve
essere qualificata come irregolarità e non come nullità.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 652 del 31 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.