Il TAR Milano, dopo aver richiamato la disciplina di cui all’art. 9 del DM n. 1444/1968 - che per la zona storica degli agglomerati urbani prevede, in caso di ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale - precisa che tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la natura di norma di ordine pubblico, quindi il computo del limite di 10 metri lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, debba tenere conto di un eventuale balcone aggettante solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 684 del 9 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.