Il TAR Milano richiama il proprio orientamento secondo il quale il termine per l’approvazione del PGT stabilito dall’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 ha carattere ordinatorio e non perentorio e che, conseguentemente, il superamento di tale scadenza non determina, in ogni caso, il venir meno degli atti della procedura pianificatoria (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 6 settembre 2017, n. 1795; Id. 6 settembre 2017, n. 1788; Id.; 26 maggio 2016, n. 1097; Id., 15 settembre 2015, n. 1975; Id. 22 luglio 2015, n. 1764; Id., 24 aprile 2015, n. 1032; Id., 19 novembre 2014, n. 2765; Id., 11 gennaio 2013, n. 86; Id., 20 dicembre 2010, n. 7614; Id., 10 dicembre 2010, n. 7508); ricostruzione, questa, che è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato, nella sentenza della Sezione IV n. 572 del 10 febbraio 2017).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 415 del 12 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.