Precisa il TAR Milano che la gestione interamente informatizzata della procedura ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un difetto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originale del relativo file, con la conseguenza che l’amministrazione, per verificare tale firma e visualizzare la domanda, avrebbe dovuto utilizzare un programma che non aveva a disposizione al momento della seduta di gara (nella fattispecie la domanda di partecipazione era stata presentata dall’istante in formato .doc, seppure con la firma digitale valida in formato CADES, e non in formato .pdf, firmato digitalmente, come prescritto dalla lex specialis).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 412 del 12 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.