Il TAR Milano precisa che in caso di sospensione c.d. “impropria” - che trova ingresso nel processo amministrativo allorquando sia pendente avanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile al giudizio sospeso, ma sollevata in una diversa causa - il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso:
- è quello sancito dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo, vale a dire 90 giorni, ovvero, nel caso di dimidiazione dei termini 45 giorni (artt. 119 e 120 c.p.a.);
- decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce l’incidente di costituzionalità posto a fondamento del provvedimento di sospensione “impropria” e non già dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontà delle parti, colliderebbe con il principio di ragionevole durata del processo, essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo.
Aggiunge il TAR che l’applicazione dei principi elaborati in tema di sospensione “impropria” in pendenza di questioni di costituzionalità, va estesa, in via analogica e per ragioni di ordine sistematico, anche all'ipotesi di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE operato in giudizio pendente tra altre parti; in questo caso il dies a quo di tale termine è da rinvenire nella data di pubblicazione del dispositivo della decisione della CGUE, ai sensi dell’art. 92 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, sistema di pubblicità legale equiparabile a quello contemplato per le pronunzie della Corte costituzionale (pubblicate all’interno della Gazzetta Ufficiale), idoneo a garantire la conoscenza/conoscibilità generale delle sorti del giudizio di rimessione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1589 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.