Il TAR Brescia precisa che la realizzazione di edifici commerciali richiede il reperimento di aree a standard in misura adeguata alla nuova destinazione d’uso e, in base all’art. 51, commi 2 e 4, della L.R. n. 12/2005, è necessaria una quantità di aree pari alla sola differenza tra la destinazione originaria e quella sopravvenuta; le aree a standard già cedute in base a precedenti operazioni edilizie si consolidano e sono, quindi, computabili nel nuovo livello di standard richiesto, una volta che la s.l.p. insediata sia riconvertita nella nuova destinazione d’uso.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 753 del 18 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.