Il TAR Milano precisa che nella compensazione urbanistica, a differenza della perequazione, l’attribuzione dei diritti edificatori è un’obbligazione alternativa al pagamento dell’indennizzo previsto dal DPR 327/01 per il caso di espropriazione delle aree ed eventualmente di quello dovuto per la reiterazione del vincolo pre-espropriativo; a ciò si aggiunge che, mentre nella perequazione urbanistica l’area di decollo della volumetria è qualificata come edificabile e produce una volumetria da realizzare in un’altra area e l’atterraggio è garantito dall’art. 11, comma 2, della L.R. 12/05 con l’inversione degli indici, analoga previsione non sussiste per la compensazione urbanistica, in quanto il fondo di decollo non produce volumetria, essendo gravato da vincolo preordinato all’esproprio, e di conseguenza la volumetria di atterraggio si deve confrontare esclusivamente con l’indennità di esproprio.
Dall’alternatività tra volumetria compensativa e indennizzo il TAR di Milano desume che, nel caso in cui le previsioni dei diritti edificatori non garantiscano la loro monetizzazione, il proprietario può sempre decidere di non richiederli, optando per l’indennizzo previsto per legge, con la conseguenza che il suo interesse economico è comunque garantito, e che la volumetria compensativa è sindacabile non tanto per il caso in cui non sia sicuro l’atterraggio ma solo per il caso in cui sia provato che l’atterraggio sia impossibile e, di conseguenza, la previsione sia tamquam non esset.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1616 del 29 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.