Il TAR Milano precisa che la normativa in materia di gioco d’azzardo, con riguardo alle sue conseguenze sociali su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché al suo impatto sul territorio, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. h), Cost., ma attiene alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, ciò che rientra nelle attribuzioni del Comune, ex artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 267/2000; il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce, pertanto, con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, laddove quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale.
Aggiunge poi il TAR Milano che la limitazione dell’esercizio ad otto ore giornaliere appare coerente con il principio di proporzionalità e la misura non preclude la prosecuzione dell’attività d’impresa connessa alla gestione dei giochi d’azzardo, ma la contiene entro limiti temporali ragionevoli e coerenti con la dimensione e la consistenza dell’interesse pubblico perseguito.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1669 del 9 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.