Secondo il Consiglio di Stato, dal vigente quadro normativo si desume che l’ANAC irroga le misure di iscrizione sul casellario dinanzi a comportamenti (nel caso specifico omesse dichiarazioni) in considerazione della gravità e della rilevanza dei fatti che hanno distinto la falsa dichiarazione, ma non può limitarsi ad adottare tali misure comunque in tutti i casi di omissioni quasi in via automatica, indipendentemente da un apprezzamento in concreto in riferimento a quelle finalità; tutto questo, infatti, si deve svolgere nel rispetto della ratio istitutiva dell’ANAC, che è di interesse generale e non può essere parametrata sui compiti delle stazioni appaltanti, le quali curano l’interesse alla provvista del singolo contratto; questo implica che l’irrogazione della misura ad effetto generale in questione vada concretamente apprezzata e motivata in relazione alle inosservanze e al loro intrinseco, e non solo formale, rilievo, sicché vi si deve dar corso solo se ragionatamente si individua una relazione con l’effetto interdittivo nella gravità e rilevanza dei fatti in rapporto all’omissione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4427 del 23 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.