Il TAR Milano fa il punto sullo stato della giurisprudenza in ordine all’applicazione del meccanismo sostitutivo contemplato dall’art. 38 D.P.R. n. 380/2001, in virtù del quale, in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure o la riduzione in pristino, si applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o di loro parti abusivamente eseguite; giurisprudenza che, precisa il TAR Milano, consegna un quadro caratterizzato dalla limitazione della possibilità d’utilizzare lo strumento della fiscalizzazione o monetizzazione degli abusi edilizi ai soli vizi formali e procedurali del titolo abilitativo annullato, e non a quelli sostanziali; all’interno di tale distinzione, si registra, poi, una posizione meno rigorosa, aperta all’operatività dello strumento in parola anche all’ipotesi di vizi sostanziali, ma comunque ristretta, nell’ambito dei vizi sostanziali, ai soli vizi emendabili, con esclusione di quelli inemendabili.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1640 del 2 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.