Per il TAR Milano, è illegittima la decisione di un comune di imporre l’esecuzione di una prestazione di facere sulla base di un disciplinare di concessione, oramai divenuto inefficace; né assume rilievo la circostanza che il soggetto destinatario dell’ordine abbia continuato negli anni ad utilizzare il bene pubblico, posto che il rapporto così instauratosi rimane di mero fatto e non origina alcun obbligo se non quello del risarcimento del danno, né determina la riviviscenza della concessione scaduta e del disciplinare che ad essa accedeva (fattispecie relativa a ordine di ripristino di una muratura d’argine di un tratto intubato di una roggia).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1574 del 22 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.