Secondo il TAR Milano, in tema di annullamento d’ufficio di un provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico:
- il dies a quo del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 non può che rinvenirsi nella data di adozione del provvedimento di aggiudicazione; perché, a tacer d’altro, è questo provvedimento che, da un canto, conclude la procedura di gara e cristallizza la posizione della impresa vincitrice e, dall’altro, costituisce la manifestazione di volontà autoritativa su cui solo può incidere la potestà di annullamento in autotutela (che non può certo intervenire sull’atto di autonomia negoziale di cui è espressione il contratto successivamente stipulato);
 - quanto al dies ad quem, non può darsi rilievo al momento in cui si è iniziato il procedimento di riesame ex art. 21 nonies legge 241/90 con la comunicazione di avvio ex art. 7 legge 241/90, atteso che la dictio letterale della norma individua inequivocabilmente il dies ad quem del citato termine nel momento in cui l’atto illegittimo è “annullato d’ufficio”.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1637 del 2 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.