Il TAR Milano precisa che la possibilità, per il Consiglio comunale, di raggruppare e decidere congiuntamente con un’unica votazione, per ragioni di economia procedimentale, più osservazioni formulate avverso un piano urbanistico, deve essere circoscritta alle sole osservazioni “omogenee”, cioè a quelle con contenuto sostanzialmente identico o quantomeno similare, attinenti ad una stessa previsione urbanistica e che, nel loro complesso, il Consiglio comunale ritenga di dover respingere o accogliere “in blocco” con un’identica motivazione, e ciò anche al fine di evitare una disparità di trattamento (nel caso in questione il TAR ha ritenuto legittimo l’operato del Comune, stante il fatto che il gruppo nel quale erano state inserite le osservazioni della ricorrente raccoglieva le parti del piano interessate da previsioni viabilistiche regionali, e ciò corrispondeva ai problemi urbanistici delle aree della ricorrente, che attenevano all’interferenza di una tangenziale di competenza regionale).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1623 del 29 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.