Il TAR Milano ribadisce i seguenti principi in materia di tutela offerta al terzo nei confronti della DIA/SCIA: a) il terzo può sollecitare in qualsiasi momento l’esercizio del potere inibitorio; b) se la relativa istanza viene inoltrata entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza della DIA/SCIA, l’amministrazione deve esercitare il suddetto potere paralizzando l’attività del denunciante sulla base del mero riscontro dell’illegittimità di quest’ultima (potere inibitorio puro); c) se invece l’istanza del terzo viene depositata dopo il decorso del suddetto termine, l’amministrazione può intervenire unicamente qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela; d) il terzo può sempre impugnare l’atto con cui l’amministrazione si pronuncia sulla sua istanza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1617 del 29 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.