La Corte di Cassazione, Sezione Unite, ha affermato il seguente principio di diritto in materia di notificazioni da parte dell’ufficiale giudiziario in violazione dei criteri di ripartizione territoriale
"In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione".

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 17533 del 4 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb .