Il TAR Milano precisa che il divieto di commistione fra offerta tecnica ed economica deve essere valutato in concreto, alla luce anche dei principi di proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa, per cui non può ritenersi vietato in senso assoluto l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi di carattere economico; il divieto citato può reputarsi violato qualora dalla lettura dell’offerta tecnica la stazione appaltante possa agevolmente desumere il contenuto dell’offerta economica, considerato che la “ratio” del principio di cui sopra è quello di mantenere la segretezza dell’offerta economica prima dell’attribuzione del punteggio tecnico.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1649 del 4 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.