Secondo il TAR Milano, non è configurabile, in base al quadro normativo di riferimento complessivamente considerato, un principio che obblighi la stazione appaltante a non assumere, in generale, statuizioni incidenti su un rapporto in relazione al quale sia stato disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, poiché il rinvio, di per sé, non determina alcuna sospensione dell’esercizio degli ordinari poteri amministrativi, compresi quelli di secondo grado, espressivi della funzione di riesame in autotutela di cui è titolare l’amministrazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1634 del 2 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.