Il TAR Milano respinge un ricorso contenente una domanda di accertamento della nullità di atti unilaterali aventi ad oggetto l’impegno a contribuire alla realizzazione di un’opera pubblica infrastrutturale sovracomunale (prolungamento di una linea metropolitana) che, secondo parte ricorrente, sono afferenti all’assunzione di obblighi privi di causa secondo la legge urbanistica e sulla contrattualistica pubblica.
Nel respingere il ricorso, il TAR rileva che tali atti unilaterali si inscrivono, nella fattispecie, in una sequenza procedimentale finalizzata all’attuazione di un piano particolareggiato (successivamente convenzionato) riguardante un comparto in cui la ricorrente possiede delle aree e quindi appare funzionale al perseguimento di un interesse meritevole di tutela.
Aggiunge il TAR che la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato, e la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente (e, quindi, la liceità della causa) devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi perseguiti; pertanto, gli obiettivi perseguiti da parte ricorrente attraverso i negozi, anche unilaterali, posti in essere appaiono meritevoli di tutela anche alla luce dei superiori principi costituzionali che, pur garantendo la libertà di autodeterminazione negoziale, ne impongono lo svolgimento nel rispetto dei doveri di solidarietà sociale, non riferibili soltanto all’Amministrazione, ma anche ai consociati (artt. 41- 43 Cost.).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1533 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.