Secondo il TAR Milano, la realizzazione di un cambio d’uso urbanisticamente rilevante mediante la trasformazione di un vano scala in un ufficio con conseguente aumento di superficie (nella fattispecie pari a circa 19 mq) non può essere ricompreso nella nozione di “restauro e risanamento conservativo”,  di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del DPR 380/2001 e all’art. 27, comma 1, lettera c), della legge regionale lombarda 12/2005, tenuto conto che il restauro presuppone in ogni caso la sostanziale conservazione e il rispetto degli elementi costitutivi dell’organismo edilizio e della originaria destinazione d’uso, senza creazione di un “quid novi”.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1658 del 6 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.