Il TAR Milano precisa che anche in caso di detenzione legittimamente concessa dal proprietario a terzi, per l’esclusione del proprietario dalla responsabilità nell’abuso edilizio effettuato da terzi, prescindendo dall’effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore; occorre cioè che il proprietario si sia adoperato, una volta venutone a conoscenza, per la cessazione dell’abuso, al fine di evitare l’applicazione di una norma che, in caso di omessa demolizione dell’abuso, prevede che l’opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime siano, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune, non bastando invece a tal fine un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1626 del 29 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.