Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso in quanto è stata depositata in atti soltanto una procura generale alle liti del legale rappresentante della società ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. che esige che, per il caso di ricorso sottoscritto dal solo difensore, quest’ultimo sia munito di procura speciale, non essendo evidentemente la procura generale sufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica nel processo amministrativo.
A diverse conclusioni, secondo il TAR, non può giungersi neppure richiamando la disciplina dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., atteso che l’art. 39 c.p.a. rinvia alle norme del c.p.c. soltanto “in quanto compatibili o espressione di principi generali”, per cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non può essere ritenuto applicabile al processo amministrativo; tale norma, infatti, in primo luogo non è espressione di un principio generale, in quanto il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione; inoltre, il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1578 del 25 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda, in senso conforme, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1091 del 26 aprile 2018 e il relativo post qui pubblicato.

Per l'applicabilità al processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. si veda l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 979 del 2 maggio 2017 e il relativo post qui pubblicato.