Il TAR Milano, in presenza di una procura alle liti nulla, in quanto rilasciata da soggetto privo dei poteri di amministrazione e della rappresentanza  della società nell’interesse della quale la procura era stata rilasciata, visto l’art. 182 c.2 del c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 del c.p.a. - secondo il quale “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”  - ha assegnato un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 979 del 2 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.