Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuiscono che il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia UE non configura una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, visto che tale Corte, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale; né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12050 del 16 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb