Il TAR Lombardia, Milano, dopo aver dato atto che la previsione di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, in materia di proroga delle concessioni demaniali, come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 14 luglio 2016, contrasta con l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123, ritiene che un identico contrasto deve ritenersi sussistente con riferimento alla previsione di cui all’art. 24, comma 3 septies, del d.l. n. 113/2016, intervenuta successivamente alla decisione della Corte di Giustizia.
In particolare il TAR precisa che: «Con tale norma, il legislatore - nel prevedere la conservazione della validità dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 “nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea” – ha, difatti, sostanzialmente reintrodotto un rinnovo automatico delle autorizzazioni concesse, oltretutto senza la previsione di un termine finale certo, che impedisce lo svolgimento di procedure comparative, eludendo così, al pari dell’art. 1, c. 18, d.l. n. 194/2009, il dettato della direttiva 2006/123 e le indicazioni date dalla Corte di Giustizia. Poiché le norme invocate dalla ricorrente si pongono in contrasto con il diritto comunitario, esse devono essere disapplicate».

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 959 del 27 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link

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