Il Consiglio di Stato precisa che la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (oggi art. 6, comma 1, lettera e-bis, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) – ai sensi del quale possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo solo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingibili e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni – va interpretata nel senso che qualora le esigenze temporanee perdurino oltre il termine suddetto, gli interessati dovranno munirsi di un idoneo titolo abilitativo e l’abuso edilizio si realizza dunque con il mantenimento delle opere stesse oltre il suddetto termine; il  termine di 90 giorni per la rimozione decorre, poi, dalla realizzazione dell’opera diretta a soddisfare esigenze temporanee e non dalla cessazione della necessità temporanea.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2438 del 23 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.