Il Consiglio di Stato precisa che la disposizione di cui all’art.
6, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (oggi art. 6, comma 1, lettera
e-bis, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del
2016) – ai sensi del quale possono essere eseguite senza alcun titolo
abilitativo solo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingibili
e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni – va interpretata nel
senso che qualora le esigenze temporanee perdurino oltre il termine suddetto,
gli interessati dovranno munirsi di un idoneo titolo abilitativo e l’abuso
edilizio si realizza dunque con il mantenimento delle opere stesse oltre il suddetto
termine; il termine di 90 giorni per la
rimozione decorre, poi, dalla realizzazione dell’opera diretta a soddisfare
esigenze temporanee e non dalla cessazione della necessità temporanea.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2438 del 23 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.