Il Consiglio di Stato precisa che l’ordine di demolizione di
un immobile sottoposto a sequestro penale integra una condotta giuridicamente
impossibile e si rivela, quindi, privo di un elemento essenziale e, come tale,
affetto da invalidità radicale e, in ogni caso, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto di diritto.
Aggiunge il Consiglio di Stato che finché il
sequestro perdura, la demolizione (anche se validamente ingiunta: vuoi perché
disposta anteriormente al sequestro, ossia in un momento in cui il suo
destinatario, essendo in bonis, aveva la possibilità giuridica di ottemperarvi;
vuoi, ipoteticamente, perché non si condivida la tesi della nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto del
provvedimento che abbia ingiunto la demolizione in costanza di sequestro)
certamente non può eseguirsi e per tutto il tempo in cui il sequestro perdura
la non ottemperanza all’ordine di demolizione non può qualificarsi non iure,
appunto a causa della già rilevata oggettiva impossibilità giuridica di
procedervi.
La sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n.
2237 del 17 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.