Il Consiglio di Stato precisa che l’ordine di demolizione di un immobile sottoposto a sequestro penale integra una condotta giuridicamente impossibile e si rivela, quindi, privo di un elemento essenziale e, come tale, affetto da invalidità radicale e, in ogni caso, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto di diritto.
Aggiunge il Consiglio di Stato che finché il sequestro perdura, la demolizione (anche se validamente ingiunta: vuoi perché disposta anteriormente al sequestro, ossia in un momento in cui il suo destinatario, essendo in bonis, aveva la possibilità giuridica di ottemperarvi; vuoi, ipoteticamente, perché non si condivida la tesi della nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto del provvedimento che abbia ingiunto la demolizione in costanza di sequestro) certamente non può eseguirsi e per tutto il tempo in cui il sequestro perdura la non ottemperanza all’ordine di demolizione non può qualificarsi non iure, appunto a causa della già rilevata oggettiva impossibilità giuridica di procedervi.


La sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 2237 del 17 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.