Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo sulla questione di giurisdizione sulle domande inibitoria e risarcitoria in relazione alla gestione di un impianto di compostaggio e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e della relativa discarica, hanno così statuito:
«pur appartenendo tutte le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 [norma che - sebbene abrogata dall'art. 4, allegato 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - è stata riprodotta dall'art. 133, comma 1, lettera p) del medesimo d.lgs.], appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda del privato che si dolga della pericolosità per la salute od altri diritti fondamentali della persona, ovvero dell'intollerabilità delle immissioni da quelli provenienti, degli impianti di trattamento dei rifiuti già raccolti e delle relative discariche in relazione alle concrete modalità tecniche di esercizio del relativo ciclo produttivo ed insti per l'adozione di tutte le misure per eliminare i danni, i pericoli e le immissioni, risolvendosi le condotte dei soggetti deputati allo smaltimento ed oggetto di contestazione nella materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate particolari modalità esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti della pubblica amministrazione che hanno organizzato il servizio, così non risultando in alcun modo coinvolto l'esercizio di una potestà pubblicistica».

L’ordinanza n. 11142 depositata in data 8 maggio 2017 delle Sezione Unite della Corte di Cassazione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.