Il Consiglio di Stato ribadisce la propria giurisprudenza sulla nozione di pertinenza urbanistica e rimarca: 

  • occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze;
  • la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica;
  • nell’ordinamento statale vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente) quando si tratti di un manufatto edilizio;
  • salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma;
  • il testo unico dell'edilizia attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e.6), che specifiche regole siano contenute nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici.

La sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 2348 del 17 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.