Il TAR Calabria, Catanzaro, a fronte di un’eccezione di inammissibilità di un ricorso in quanto redatto in formato cartaceo e sottoscritto secondo le modalità tradizionali e, quindi, in violazione delle norme sul processo amministrativo telematico, le quali impongono che gli atti di parte siano redatti in formato di documento elettronico sottoscritto con firma digitale,
ha osservato che:

  • il ricorso introduttivo redatto in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori è stato poi depositato presso la Segreteria del TAR redatto questa volta quale documento informatico munito della firma digitale;
  • il ricorso introduttivo è stato quindi redatto in doppio originale, uno cartaceo, l’altro digitale;
  • non è stata segnalata alcuna difformità tra i due esemplari del ricorso;
  • parte ricorrente ha correttamente depositato il ricorso redatto quale documento informatico munito di firma digitale;
  • nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993);
  • in ogni caso, la redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione ha comunque consentito alla resistente di venire a conoscenza dell’instaurazione della lite, raggiungendosi così lo scopo cui l’atto era preordinato, sicché, a norma dell’art. 156 c.p.c., le eccepite difformità rispetto al modello legale non possono dare luogo ad alcuna forma di nullità.

La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 679 del 26 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link


Lo stesso TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, preso atto che nel fascicolo informatico mancano:

  • un ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo, sottoscritto mediante firma digitale PADES – BES e munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22, I comma, del C.A.D.;
  • copia per immagine della procura ad litem munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22, secondo comma, del C.A.D;
  • copia per immagine del ricorso cartaceo notificato munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22, secondo comma, del C.A.D;

ha ritenuto di aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017, in punto di irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il P.A.T., sanabile mediante l’assegnazione di un termine perentorio per regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità e, per l’effetto, ha assegnato un termine perentorio al ricorrente per provvedere alla regolarizzazione.

L’ordinanza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 69 del 26 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link