Ad avviso del TAR Bari, il rito superspeciale, di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’articolo 120 c.p.a., è applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione;  in fattispecie in cui, invece, la suddetta distinzione non è ravvisabile, le esigenze di rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili dai protagonisti della gara divengono attuali solo nel momento in cui il procedimento è giunto alla fase di aggiudicazione definitiva, soggetta all’usuale rito, pur speciale, disciplinato dai restanti commi del citato articolo 120 c.p.a.

La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, n. 394 del 14 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link