Il Consiglio di Stato richiama i principi delineati dalla giurisprudenza in tema di conseguenze sul ricorso pendente della successiva attività dell’amministrazione e precisa quanto segue:

  • la sopravvenienza di un nuovo provvedimento, che intervenga sul medesimo oggetto, può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nel momento in cui a fronte di ciò sia certa e definitiva l’inutilità di una sentenza di merito, anche ai fini di un possibile interesse risarcitorio; l’indagine relativa va però condotta con rigore, per evitare che con ciò si possa eludere l’obbligo di decidere sulla domanda proposta;
  • a determinare l’improcedibilità non basta una rinnovazione degli atti impugnati effettuata al solo fine di dare provvisoria esecuzione ad una sentenza non ancora definitiva;
  • determina invece l’improcedibilità un nuovo provvedimento che, pur non essendo satisfattorio delle richieste dell’interessato, sia idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi coinvolti; a maggior ragione tale improcedibilità sussiste quando l’Amministrazione, pur non rimuovendo l’atto impugnato in sede giurisdizionale, decide di riesercitare il proprio potere tenendo conto delle esigenze di chi abbia proposto il ricorso in sede giurisdizionale, mirando a soddisfare il suo interesse sostanziale.

La sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 2012 del 2 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link