La Corte di giustizia UE, con riguardo al momento in cui fornire la prova dell’equivalenza dei prodotti offerti in un appalto pubblico rispetto a quelli definiti nelle specifiche tecniche, ha statuito il seguente principio:
L’articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche”.

La sentenza della Quarta Sezione del 12 luglio 2018 (causa C-14/17) della Corte di Giustizia UE è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.