Il TAR Milano accoglie una censura dove si lamenta il difetto di attribuzione e l’incompetenza della Regione ad adottare un atto contenente linee guida e norme tecniche di dettaglio per l’attività di miscelazione dei rifiuti, in asserita attuazione dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006; secondo il TAR Milano il vigente sistema legislativo assegna allo Stato, per garantire ovvie esigenze di uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, il potere di fissare norme tecniche generali per la gestione di rifiuti (e quindi anche per l’aspetto della loro eventuale miscelazione prima del trattamento), mentre tale prerogativa non è riconosciuta alle Regioni, che possono semmai intervenire dopo l’adozione della disciplina statale (nella fattispecie la delibera regionale annullata contiene, secondo quanto messo in risalto dal TAR Milano, precise norme tecniche di dettaglio sull’attività di miscelazione aventi un carattere innovativo e integrativo della disciplina dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 e redatte con l'intento di “uniformare i criteri con cui vengono autorizzate le operazioni di miscelazione”, ma la fissazione di criteri tecnici uniformi per la gestione spetta allo Stato, secondo l’art. 195 del d.lgs. 152/2006).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1569 del 22 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.