Il TAR Milano ribadisce che la disciplina contenuta nell’articolo 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, dedicato al “Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante”, non è applicabile in Lombardia, dovendo reputarsi operante esclusivamente la disciplina della destinazione d’uso specificamente dettata dall’articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2005.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1765 del 19 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.