Precisa il TAR Milano che il diritto di accesso agli amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, può avere esclusivamente ad oggetto documenti già formati di cui l’amministrazione, cui l’istanza viene rivolta, abbia già la disponibilità; è, pertanto, inammissibile l’istanza che, essendo estranea al mero reperimento di un documento già formato e in possesso dell'amministrazione, richieda un'elaborazione di dati della cui ricerca debba farsi carico la stessa amministrazione e riversi, quindi, sulla stessa l'onere di reperire dati inerenti un determinato segmento della propria attività, seppure sulla base di criteri indicati dal richiedente; questa attività di ricerca, infatti, è estranea al contenuto del diritto di accesso e contrasta con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio di quel medesimo diritto, il buon andamento dell'attività amministrativa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1564 del 22 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.