Il TAR Milano precisa che in tema di verifica dell'anomalia delle offerte nelle pubbliche gare, se l'amministrazione è tenuta a prendere in esame le giustificazioni rese dall'impresa la cui offerta sia sottoposta a verifica, e ad esporre con chiarezza le ragioni della propria eventuale determinazione sfavorevole, ai fini del successivo scrutinio di legittimità su quest'ultima, non possono tuttavia essere prese in considerazione eventuali integrazioni o modifiche postume delle stesse giustificazioni rese in sede giudiziale da parte dell'impresa; il giudizio sulla congruità dell'offerta economica, affidato dalla legge alla esclusiva responsabilità della stazione appaltante, non può essere svolto in via sostitutiva dal giudice amministrativo, neppure attraverso l'ausilio di una consulenza tecnica o di una verificazione, in quanto il giudice è chiamato al contrario a valutare la legittimità dell'azione amministrativa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1531 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.