Il TAR Milano precisa che in materia di rilascio di un titolo all'installazione di un impianto pubblicitario, l’Autorità è chiamata ad effettuare una ponderazione comparativa degli interessi antagonisti coinvolti e quindi, da un lato, tra la libertà di iniziativa economica, di cui l’attività pubblicitaria rappresenta estrinsecazione, e di quelli correlati all’ordinato assetto del territorio, sotto il profilo del decoro urbano ed in generale degli spazi aperti; pertanto, fronte di una domanda di autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario, il Comune è chiamato ad esercitare un potere caratterizzato da profili di discrezionalità, in quanto titolare delle funzioni relative all’uso del proprio territorio, anche sotto l'aspetto dell'estetica cittadina e del paesaggio, ben potendo individuare limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie, in connessione ad esigenze di pubblico interesse.
Sulla base di tali premesse il TAR Milano ritiene legittima una disposizione contenuta in un regolamento comunale sulla pubblicità del seguente tenore: “non è consentita l’installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane, su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza. Per tali tipologie di impianti, la durata dell’autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere”.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1435 del 6 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.